Molti genitori pensano che non possa capitare a loro. Eppure dimenticare un bambino in auto può succedere, sopèrattutto quando cambia la routine quotidiana. Per prevenire queste tragedie, dal 2019 in Italia è obbligatorio utilizzare un dispositivo antiabbandono quando si trasportano bambini sotto i 4 anni.
Cosa prevede la legge
La legge 1° ottobre 2018, n. 117 ha introdotto nell'articolo 172 del Codice della Strada l'obbligo di utilizzare un dispositivo di allarme antiabbandono quando si trasporta un bambino di età inferiore a 4 anni, assicurato al seggiolino.
Le caratteristiche tecniche sono state definite dal decreto ministeriale 2 ottobre 2019, n. 122, entrato in vigore il 7 novembre 2019. Le sanzioni si applicano dal 6 marzo 2020.
Per le automobili, l'obbligo riguarda quelle immatricolate in Italia e quelle immatricolate all'estero guidate da residenti in Italia. Vale anche per i tragitti brevi e per chiunque guidi: genitori, nonni, baby-sitter o altre persone.
Come funziona
Il dispositivo deve attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente, e fornire un segnale di conferma dell'avvenuta attivazione.
Deve segnalare la situazione di pericolo quando il conducente si allontana lasciando il bambino a bordo, attraverso segnali visivi e acustici oppure visivi e tattili, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo. Se alimentato a batteria, deve segnalare un basso livello di carica.
Il dispositivo può essere:
- integrato nel seggiolino;
- in dotazione o come accessorio del veicolo;
- indipendente sia dal seggiolino sia dal veicolo, come alcuni cuscinetti con sensori.
Il collegamento allo smartphone e l'invio di messaggi o chiamate a contatti di emergenza sono funzioni presenti in alcuni modelli, ma non sono obbligatori per tutti i dispositivi.
Verificate che il prodotto sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità del fabbricante al decreto e conservatela. Seguite le istruzioni di installazione e utilizzo: il dispositivo non deve alterare le caratteristiche di omologazione del seggiolino o del veicolo.
Le sanzioni
Il mancato utilizzo del dispositivo obbligatorio comporta:
- sanzione amministrativa da 83 a 332 euro;
- decurtazione di 5 punti dalla patente;
- in caso di reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 172, comma 10, nell'arco di due anni, sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica è ridotto a 58,10 euro, oltre alle eventuali spese di notifica. La riduzione non si applica quando è prevista la sospensione della patente per reiterazione.
Il dispositivo non basta
Un allarme è un aiuto importante, ma va affiancato a controlli abituali e promemoria concreti, senza affidarsi soltanto alla memoria:
- collocare sul sedile posteriore una borsa o un oggetto personale da recuperare all'arrivo, in modo sicuro e fuori dalla portata del bambino;
- concordare con il nido una chiamata tempestiva in caso di mancato arrivo del bambino senza preavviso;
- controllare sempre l'abitacolo e il seggiolino prima di chiudere l'auto, anche quando si è convinti che il bambino non sia a bordo;
- verificare il corretto funzionamento del dispositivo e, per i modelli che lo richiedono, la carica e il collegamento allo smartphone secondo le istruzioni del fabbricante.
Non lasciare mai un bambino solo in auto, neppure per pochi minuti. Il dispositivo antiabbandono non rende sicura questa situazione.
Fonti
- ACI – Articolo 172 del Codice della Strada: obbligo e sanzioni.
- ACI – Articolo 202 del Codice della Strada: pagamento in misura ridotta.
- Decreto ministeriale 2 ottobre 2019, n. 122 – Testo disponibile sul portale InformaFamiglie della Regione Emilia-Romagna: caratteristiche e conformità dei dispositivi antiabbandono.
- Ministero della Salute: Bambini e sicurezza in auto.
- Regione Toscana: Mai lasciarli soli in macchina.